Barzago, 23 novembre 2018.
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate si sta rendendo disponibile per rispondere alle domande dei Videoforum organizzati da diversi soggetti, tra cui il Sole 24Ore il 12.11 e ItaliaOggi il 15.11. Tra le questioni emerse, segnaliamo le più ricorrenti.
Problemi sulla datazione delle fatture – Si pensi per esempio alla fattura d’acquisto cartacea datata 2018, ma ricevuta nel 2019. In tal caso è corretto che la fattura sia cartacea, anche se ricevuta nel 2019, poiché l’obbligo della fatturazione elettronica scatta dalle fatture emesse dal 1.01.2019. Il cessionario potrà inserire nella propria liquidazione periodica l’Iva di tutte le fatture ricevute entro il termine della sua liquidazione periodica. Si ricorda che dal 2019 una fattura non trasmessa al Sistema di Interscambio (ovviamente per i soggetti obbligati dalla norma: per esempio, non “minimi” nè “forfettari“) si considererà fiscalmente non emessa; pertanto, se il cessionario non la riceve elettronicamente, non potrà detrarsi l’Iva e dovrà quindi regolarizzare la posizione emettendo autofattura. Infine, è possibile emettere fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo all’effettuazione, purché al momento della cessione vi sia un Ddt (per esempio), che non va trasmesso al SdI.
Privati, condominio, minimi e forfettari, enti non commerciali – Il trattamento di questi soggetti dal punto di vista della fatturazione elettronica viene equiparato. Tali soggetti non dovranno, come noto, emettere fatture elettroniche dal 2019. Ma cosa devono fare per le ricevute? Dovranno avere copia cartacea dal fornitore, potranno eventualmente rinunciarvi e scaricare l’originale nella sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate o potranno eventualmente comunicare una PEC.
Scarti e rifiuti – Se la partita Iva verso cui emetto fattura è inesistente, il Sdi la scarta, se è cessata o il soggetto è deceduto, no: sarà poi l’Agenzia, se caso, a effettuare controlli sulla veridicità dell’operazione. A oggi, inoltre, non c’è alcun modo per “rifiutare” una fattura (per esempio, di merce che non si è mai acquistata), se non avvisare i fornitore via mail, telefono, ecc.
PEC – Se si decide di fornire la PEC al posto del codice destinatario, è possibile, anzi forse opportuno, dotarsi di una PEC differente rispetto a quella registrata in Inipec, per evitare di intasare quest’ultima.
Autofatture – Sul tema occorre distinguere tra le autofatture per acquisti intracomunitari e di servizi extracomunitari, per le quali l’operatore Iva italiano è tenuto a effettuare comunicazione, mentre per l’inversione contabile di cui all’art. 17 D.P.R. 633/1972 è necessario effettuare un’integrazione per l’Iva e l’Agenzia suggerisce di predisporre un altro documento da allegare al file della fattura, chiamato per facilità “autofattura”, contenente i dati dell’integrazione e i dati della fattura e inviare al sistema SdI.
