Forfetari e minimi fuori dall’obbligo di conservazione elettronica delle fatture di acquisto elettroniche. L’Agenzia delle Entrate scongiura l’adempimento, contraddicendo se stessa dopo pochi giorni. La precisazione è stata fornita nell’ambito del Videoforum di ItaliaOggi del 15.11.2018 dal vice direttore delle Entrate, Paolo Savini.
Si ricorda che nella decisione n. 593/2018 del Consiglio UE, la deroga dal 1.07.2018 al 31.12.2021 non è stata concessa per i “soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese”, di cui all’art. 282 della Direttiva UE 2006/112 poiché la misura speciale è “proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto limitata nel tempo e nell’applicazione”. Nelle repliche alla stampa specializzata dei giorni scorsi, però, le Entrate, a voce dei propri funzionari, avevano confermato di fatto l’adempimento della conservazione delle fatture elettroniche (ciclo passivo) per i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 e dei soggetti che hanno aderito (e che aderiranno in futuro in modo più massiccio, stante l’innalzamento delle soglie previste dalla legge di Bilancio 2019) al regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
Si è subito ritenuto che l’adempimento richiamato risulti sproporzionato in relazione alle dimensioni di questi contribuenti e alla stessa decisione del Consiglio dell’UE citata, anche se questi soggetti potrebbero in teoria emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del provvedimento del 30.04.2018.
Sul fronte dei contribuenti in regime di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, di fronte a un quesito specifico, ha fornito precisazioni nel caso di superamento, in corso d’anno, di più del 50% del volume di 30.000 euro, stante il fatto che, in tal caso, scatta l’obbligo di assoggettare a Iva tutte le operazioni di periodo, comprese quelle già effettuate. Il contribuente che si trova in tale situazione deve emettere una nota di variazione elettronica riportante l’ammontare dell’Iva non addebitata nell’originaria fattura, potendo utilizzare la cosiddetta “fattura semplificata”; si tratta, di fatto, di una tipologia di fattura introdotta dalla L. 228/2012 e in vigore dal 1.01.2013, disciplinata dall’art. 21-bis D.P.R. 633/1972 ed equivale a una fattura ordinaria con informazioni ridotte e per importi contenuti, in quanto la fattura semplificata può essere emessa solo se l’importo non è superiore a 100 euro (imponibile + Iva).
Inoltre, essendo questi soggetti (contribuenti in regime di vantaggio e forfetari), in genere piccoli prestatori di servizi, un’ulteriore risposta rilasciata nel corso del forum conferma la possibilità di utilizzare i modelli polivalenti, peraltro non più obbligatori da tempo, ai sensi dell’art. 21 del decreto Iva, in quanto esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, sempre ai sensi dell’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015.
Infine, si ricorda che anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, sebbene tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o di ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico, a partire da gennaio prossimo, se richiesta dal cliente e al momento di effettuazione dell’operazione.
