Per i contribuenti IRPEF e IRAP e per i soggetti IRES con periodo d’imposta solare, sta per scadere il termine, fissato al 30 novembre, per il versamento del secondo acconto relativo al 2018. Nella maggior parte dei casi, la somma da corrispondere sarà pari al 60% dell’importo complessivo determinato in sede di liquidazione del primo acconto. Per il calcolo è possibile utilizzare il metodo storico o, in alternativa, quello previsionale, qualora si presuma di conseguire un reddito inferiore rispetto a quello dello scorso anno. La scelta effettuata in sede di versamento della prima rata non è vincolante. Pertanto, anche laddove sia stato adottato il metodo storico, in sede di versamento della seconda rata potrà essere adottato il previsionale e viceversa.Il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto dovuto per il 2018 in relazione a imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive scade venerdì 30 novembre 2018.In termini generali la prima rata doveva essere corrisposta entro il 2 luglio 2018, per il 40% del dovuto, con possibilità di rateizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, mentre non è possibile versare in modo dilazionato il secondo o unico acconto, che andrà versato in unica soluzione entro fine novembre.Nessun acconto è dovuto se l’imposta relativa al 2017 (al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto) è di ammontare non superiore a 51,65 euro per i contribuenti IRPEF, e a 20,66 euro per i soggetti IRES.Sono altresì esonerati i contribuenti che non conseguiranno redditi per il 2018 oppure che hanno iniziato l’attività nel 2018 e non avevano alcun reddito nel 2017. L’acconto va versato in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro.
Come calcolare l’acconto
Per il calcolo dell’acconto dovuto è possibile utilizzare il metodo storico oppure, in alternativa, il metodoprevisionale, qualora si presuma di conseguire nel 2018 un reddito inferiore rispetto a quello del 2017.
Come calcolare l’acconto: il metodo storico
Per quanto concerne il metodo storico, l’acconto IRPEF deve essere pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi 2018 (l’acconto non è dovuto se l’importo indicato non è superiore a 51,65 euro). Il 60% di tale importo andrà versato entro il 30 novembre 2018.L’acconto dell’addizionale comunale, invece, doveva essere versato in unica soluzione, unitamente al saldo IRPEF 2017. L’acconto è calcolato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente. Nessun acconto, invece, è dovuto per l’addizionale regionale.Per la cedolare secca sui redditi degli immobili, l’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2017 (facendo riferimento al rigo RB11 del modello Redditi) e va determinato con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Seguono le regole IRPEF anche le imposte dovute da contribuenti minimi e forfetari e a titolo di patrimoniale IVIE ed IVAFE.Per quanto concerne l’IRES, nel determinare l’acconto con il metodo storico, la base di calcolo è rappresentata dal rigo RN17 del modello Redditi SC 2018 o dal rigo RN28 del modello Redditi ENC 2018. Se tali righi presentano un importo superiore a 20,66 euro, l’acconto con il metodo storico sarà pari al 100% dell’importo indicato, di cui il 60% da versare entro il prossimo 30 novembre.Stessa scadenza anche per il secondo acconto IRAP determinato con il metodo storico, pari al 60% dell’importo indicato al rigo IR21 del modello IRAP 2018. Anche in questo caso l’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 euro (per le persone fisiche) a 20,66 euro (per i soggetti IRES).
Scelta del metodo: vale per la singola imposta
A prescindere dal metodo utilizzato per il versamento della prima rata dell’acconto, resta possibile ridurre l’ammontare del versamento con il metodo previsionale qualora si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori a quelle determinate nel precedente esercizio. Pertanto, anche laddove in sede di versamento della prima rata sia stato adottato, ad esempio, il metodo storico, in sede di versamento della seconda rata potrà essere adottato il previsionale e viceversa.La scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta; è pertanto possibile adottare differenti metodologie di calcolo dell’acconto per i diversi tributi (cfr. Assonime circolare n. 39/2008).In ogni caso è necessario che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei due metodi applicabili (storico o previsionale).In caso di errore nell’applicazione del metodo previsionale, così come nel caso di omessi, insufficienti e ritardati versamenti, trova applicazione la sanzione del 30% dell’importo non versato o pagato in ritardo, sanabile con ravvedimento operoso.
