Imprese minori, utilizzo della perdita 2017 generata dal magazzino

Il DDL di Bilancio 2019 contiene una modifica sostanziale della disciplina del riporto delle perditedei soggetti IRPEF (art. 7) che, se sarà convertita in legge senza modifiche, li equiparerà di fatto ai soggetti IRES e grazie al regime transitorio permetterà di utilizzare la propria perdita a scomputo del reddito alle imprese minori che nel 2017 hanno chiuso con una perdita fiscale, dovuta all’applicazione del regime misto cassa-competenza e quindi alla deduzione integrale nell’anno delle rimanenze di magazzino.
Si ricorda anzitutto il trattamento finora in essere per le perdite dei soggetti che generano reddito d’impresa e sono assoggettati ad IRPEF (ossia imprese individuali, Snc, Sas):
 soggetti IRPEF in contabilità semplificata: utilizzo della perdita in compensazione con altri redditi di qualsiasi natura (non solo d’impresa) solo nell’esercizio, senza poter riportare a nuovo la perdita nei periodi successivi;
• soggetti IRPEF in contabilità ordinaria: utilizzo della perdita in compensazione solo per ridurre redditi della stessa categoria (reddito d’impresa), potendo riportare l’eccedenza negli esercizi successivi ma non oltre al 1/5.
Per quanto riguarda invece le società di capitali,la disciplina a oggi è la seguente: utilizzo della perdita in compensazione solo del reddito d’impresa, potendo riportare l’eccedenza senza limiti di tempo, ma nella misura massima del 80% del reddito conseguito (con eccezione delle perdite generatesi nei primi 3 anni di attività, illimitatamente utilizzabili, ossia al 100%).
Con la futura legge di Bilancio si dovrebbero equiparare i trattamenti dell’utilizzo delle perdite dei soggetti IRPEF e dei soggetti IRES; si parla soltanto dei soggetti che generano reddito d’impresa; pertanto, per i professionisti continueranno a valere le regole precedenti, in essere finora.
Viene quindi previsto un regime transitorio per i soggetti IREPF in contabilità semplificata:
• le perdite maturate nel 2017, per la parte non utilizzata, sono utilizzabili in compensazione nel 2018 al 40% del reddito, nel 2019 e nel 2020 al 60% del reddito;
• le perdite maturate nel 2018 sono utilizzabili in compensazione nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e del 60% nel 2020;
• le perdite maturate nel 2019 sono utilizzabili in compensazione nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Da notare che le perdite 2017, se non fosse per il regime transitorio, sarebbero andate perse in quanto utilizzabili in compensazione dei redditi di tutte le categorie, ma solo nell’esercizio. Ne traggono perciò beneficio, come sopra anticipato, quei soggetti che hanno chiuso il 2017 con una perdita fiscale generata dalla deduzione integrale nell’esercizio delle rimanenze di magazzino che pertanto ora, attraverso il regime transitorio, possono computare in diminuzione.
Il regime transitorio, tuttavia, viene introdotto solo per i soggetti IRPEF in semplificata, quelli in ordinaria quindi come dovranno utilizzare le proprie perdite? Si ritiene si possano applicare le nuove regole alle perdite prodotte dal 2013 al 2017 (5 anni), quindi ancora “in essere, in vigore per essere utilizzate” nel 2018.

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